(massima n. 1)
La parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata. (Nella specie, in un giudizio regolato dall’abrogato d.l.vo n. 5 del 2003, il ricorrente si era limitato a dedurre l'avvenuta lesione del suo diritto di difesa, a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza contenuta nella comparsa di risposta della controparte, senza indicare quale attività processuale gli fosse stata preclusa per effetto della detta istanza).