(massima n. 1)
La deroga al divieto di "nova" in appello, consentita dall'art. 1453, comma 2, c.c., si estende anche alle domande, quale quella restitutoria, consequenziali alla domanda di risoluzione proposta per la prima volta in sede di gravame, purché, tuttavia, quest'ultima sia accolta giacché, in caso contrario, tali domande risultano travolte dal rigetto della domanda risolutoria da cui dipendono.