(massima n. 1)
Lindividuazione del rito applicabile in appello e il conseguente giudizio sulla tempestivitą dellimpugnazione (allatto della notifica o del mero deposito del gravame) deriva dal necessario accertamento in concreto del rito applicato, anche erroneamente in primo grado, in virtł del principio di ultrattivitą del rito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale aveva erroneamente trattato con il rito ordinario anche in grado di appello un procedimento di opposizione allordinanza di ingiunzione ex l. n. 689 del 1989, individuando il rito applicabile solo sulla base della intestazione del ricorso originario di primo grado, senza individuare quello applicato in concreto dal giudice).