(massima n. 1)
In tema di notificazione dell'impugnazione, non č inesistente ma nulla la notifica dell'atto di appello nella specie effettuata,a seguito di intervenuta fusione tra due istituti bancari durante il giudizio di primo grado, presso il procuratore domiciliatario della incorporata, poiché con la costituzione in appello del procuratore dell'incorporante, anche se solo per eccepire l'inammissibilitą dell'appello, si deve considerare raggiunto lo scopo al quale l'atto era destinato con sanatoria della nullitą della notificazione.