(massima n. 1)
In materia di impugnazione, quando la domanda č rigettata in primo grado in applicazione del termine di prescrizione correlato alla sua qualificazione giuridica, se il giudice dappello procede dufficio ad una diversa qualificazione della stessa, alla quale č riferibile un differente termine prescrizionale, non opera il giudicato interno sul termine di prescrizione individuato dal primo giudice in correlazione alla qualificazione originaria della domanda.