(massima n. 1)
Il principio di immutabilitą del giudice, di cui all'art. 276 c.p.c., prevede che la decisione sia deliberata dai giudici che hanno assistito alla discussione, i quali non devono essere necessariamente gli stessi davanti ai quali la causa sia stata trattata nel corso di tutto il giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non affetta da nullitą la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio emessa da un collegio differente da quello che aveva preventivamente dichiarato l'interruzione).