(massima n. 2)
In un giudizio di querela di falso proposto contro una copia autentica di un atto pubblico rilasciata dallo stesso notaio che ha redatto l'originale, non č necessaria e funzionale per l'assolvimento dell'onere della prova della falsitā, l'istanza di ordine di esibizione dell'originale, se il querelante abbia prodotto precedenti copie autentiche del medesimo atto, incombendo piuttosto sulla controparte l'onere di eccepire e dimostrare, producendo l'originale, che la copia impugnata di falso non č difforme da esso.