(massima n. 1)
In tema di notificazione di atti processuali, la parte non ha alcun onere di eleggere esplicitamente domicilio presso il suo difensore, atteso che essa si intende domiciliata presso quest’ultimo, al quale devono essere notificati tutti gli atti ex art. 170 c.p.c. e, se il legale esercita attività defensionale nella circoscrizione del tribunale in cui si svolge il giudizio, il luogo nel quale devono essere effettuate la notificazioni va individuato nel domicilio effettivo dello stesso difensore, quale risulta dall’albo professionale, non essendo in tal caso applicabile l’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, che riguarda solo i procuratori esercenti “extra districtum”, prevedendo che - in mancanza di elezione di domicilio – la notifica sia effettuata presso la cancelleria del tribunale; ne deriva l’irritualità della notifica, eseguita ai sensi di tale disposizione, ad un legale esercente “intra disctrictum”, ciò che non dà luogo, però, ad un'ipotesi di inesistenza della notificazione, la quale deve ritenersi ristretta ai soli casi in cui la stessa sia stata omessa, bensì ad una sua nullità sanabile con la costituzione del destinatario, a nulla rilevando che quest’ultimo, nel costituirsi, abbia eccepito la predetta nullità.