(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. la modifica di cui allart. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l'art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall'1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dellanno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell'impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.