(massima n. 1)
Sussiste il vizio di nullitā della sentenza per omessa motivazione allorché essa sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali č basata la decisione. (Nella specie, la motivazione della sentenza pronunciata dalla commissione tributaria regionale si era limitata a rinviare genericamente a quanto accertato dai giudici di primo grado - la cui motivazione non risultava, peraltro, neanche richiamata "per relationem" -, senza dare conto dell'esame dei motivi di appello dell'amministrazione fiscale e senza dimostrare di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto).