(massima n. 1)
Nellipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dellart. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, lintervento č da reputarsi adesivo autonomo, con la conseguenza che linterventore ha il diritto di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole.