(massima n. 1)
La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all'atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all'atto venga posta a fondamento dell'azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato. (Nella specie, relativa all’accertamento dell’entità di un’obbligazione assunta in forza di un assegno bancario, privo di data, rilasciato a garanzia dell’obbligazione di pagare il prezzo di due cessioni d’azienda, oggetto di separati e contestuali contratti preliminari, la S.C. ha escluso che si configurasse un litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti ai contratti definitivi, atteso che l’accertamento della simulazione del prezzo poi indicato in questi ultimi, pur costituendo un presupposto logico nel giudizio promosso nei confronti del soggetto che aveva emesso l’assegno, si poneva in tal caso come meramente incidentale).