(massima n. 1)
In tema di responsabilitą aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c. (come modificato dallart. 45, comma 12, della l. n. 69 del 2009) prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la responsabilitą aggravata nella condotta di un soggetto il quale, abusando dello strumento processuale e percorrendo tutti i gradi di giudizio, aveva chiesto il risarcimento di un danno patrimoniale ipotetico, futile e, comunque, di lieve entitą, consistente nellavere ricevuto dieci e-mail indesiderate di contenuto pubblicitario nell'arco di tre anni).