(massima n. 1)
L'azione di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. č proponibile in un giudizio separato ed autonomo, rispetto a quello in cui si č verificato l'abuso, ove il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa, non gią da una sua mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine allaltrui responsabilitą aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne leffettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante.