(massima n. 1)
L’art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile un’azione risarcitoria, autonomamente proposta, la cui “causa petendi” si fondava sulla scorretta condotta processuale della controparte in un precedente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, consistita nella produzione di prove documentali artefatte e nell’allegazione di un credito contestato, dalla quale era derivata la revoca di un provvedimento di riduzione del pignoramento).