(massima n. 1)
In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, fissato dall'art. 91, comma 4, c.p.c., vale solo per il primo grado di giudizio celebrato davanti al giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa, ma non per l'appello e ciò a prescindere dal fatto se si tratti di appello puro e semplice o a motivi vincolati.