(massima n. 1)
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione č illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilitā dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942.