(massima n. 1)
In virtù del principio di strumentalità delle forme di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. e dell’esigenza di interpretare il mandato alle liti alla luce dell’intestazione del ricorso, è valida la procura conferita da una società e dal suo legale rappresentante in proprio, benchè priva dell’indicazione del nominativo del soggetto conferente, ove in calce alla medesima sia apposto un timbro recante la denominazione della società e l’indicazione “l’amministratore unico”, sulla quale si rinvenga una sottoscrizione per sigla, dovendosi ricondurre detta sottoscrizione al legale rappresentante anche in proprio.