(massima n. 1)
Il mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e ciò vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato “ad litem” originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che, al momento della notifica del ricorso per cassazione, il legale rappresentante dell’INPS fosse diverso da quello che aveva conferito la procura).