(massima n. 1)
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione č inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione. (Nella specie, la ricorrente, in difetto di contestazione sulla giurisdizione del giudice ordinario, adito per il riconoscimento di "compensazioni per obblighi di servizio" nell'ambito di un contratto di affidamento provvisorio dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale, aveva motivato il proposto regolamento ex art. 41 c.p.c. sulla base della diversa qualificazione, in termini di concessione anziché di appalto, data dalla controparte al rapporto, per giustificare la propria facoltą di riduzione "ex post" delle somme dovute per dette compensazioni, e che avrebbe potuto ingenerare un dubbio nel giudice di merito sulla giurisdizione, nonostante questa, pur accedendo a tale ricostruzione, avrebbe dovuto essere comunque radicata in capo al giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c], del d.l.vo n. 104 del 2010).