(massima n. 1)
Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l'individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, "petitum" e "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento ex art. 41 c.p.c. proposto dalla stessa parte che aveva introdotto due procedimenti identici, l’uno davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e l’altro davanti al giudice amministrativo, per ottenere l’annullamento di un provvedimento dell’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Moro ed Endine).