(massima n. 1)
Non costituisce rifiuto di giurisdizione la valutazione, da parte del giudice amministrativo, di sufficienza e congruità degli accertamenti, connotati da un elevato tasso di discrezionalità tecnica, svolti dall'Amministrazione, atteso che la natura impugnatoria della giurisdizione generale amministrativa di legittimità non consente un'indagine diretta sulla materia controversa, prescindendo dal tramite dell'attività denunciata, sicché la necessità di nominare un consulente tecnico, come previsto dall'art. 67 del d.lgs. n. 104 del 2010, all. 1, è funzionale al solo scrutinio di legittimità dell'atto impugnato e non anche alla ricerca dell'esatta soluzione tecnica della questione di merito. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione con cui il Consiglio di Stato aveva escluso dalla procedura di evidenza pubblica il ricorrente, la cui offerta tecnica aveva stravolto le scelte progettuali fondamentali già effettuate dall'Amministrazione, non essendo stati denunciati una fallace rappresentazione della realtà fattuale né una delibazione del tutto illogica o arbitraria).