(massima n. 2)
In tema di giurisdizione, come chiarito dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 20 aprile 2016, in C-366/2013, l'art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001 (oggi sostituito dall'art. 8, n. 1, di quello n. 1215/2012) va interpretato restrittivamente, integrando una regola speciale in deroga a quella generale di cui al suo precedente art. 2, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste. Ne consegue che una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana rispetto alla domanda di responsabilità aquiliana ex art. 2497 c.c., ma l'ha esclusa relativamente alla domanda connessa di nullità del contratto e ripetizione del corrispettivo, non comportando l'incidenza della restituzione del prezzo sulla quantificazione del danno il rischio di decisioni inconciliabili).