(massima n. 1)
Le questioni concernenti l'autoritą giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adģto č tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensģ, secondo i casi, l'inammissibilitą, l'improcedibilitą o l'improponibilitą della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressum impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza.