(massima n. 1)
• L’articolo 5 c.p.c., il quale stabilisce che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, va interpretato nel senso che a questa non equivale l’introduzione dell’impugnazione, con la conseguenza che la sopravvenienza, in corso di causa, di una disposizione che individua in un diverso giudice quello dell’impugnazione, senza incidere sulla tipologia della stessa, non assume rilievo sulla controversia pendente, che resta devoluta - quanto alla fase di gravame - alla cognizione del giudice “ab origine” individuato, fatta eccezione per il solo caso in cui sia stato soppresso l’ufficio giudiziario al tempo competente a conoscere dell’impugnazione, dovendo in tale ipotesi, farsi riferimento al nuovo giudice, cui le funzioni dell’ufficio soppresso siano state attribuite. (Nella specie, era stata appellata, di fronte al Tribunale di Napoli Nord, una sentenza pubblicata prima del 13 settembre 2013, data di efficacia dell’istituzione di quest’ultimo tribunale, emessa dal Giudice di Pace di Casoria, decisione che avrebbe dovuto essere impugnata, al momento della pronuncia, davanti ad una allora sezione distaccata del Tribunale di Napoli, il territorio della quale, però, era ormai ricompreso, all’epoca del gravame, nel circondario del suddetto nuovo tribunale; la S.C., nell’enunciare il principio di cui in massima, ha chiarito come l’atto di appello, benché proposto successivamente alla data summenzionata, dovesse essere presentato - ex art. 5 c.p.c. ed in assenza di disciplina transitoria di diverso contenuto - ancora presso il Tribunale di Napoli).