(massima n. 1)
Le condotte vessatorie poste in essere ai danni del coniuge non pił convivente, a seguito di separazione legale o di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato previsto dall'art. 612-bis cod. pen. č configurabile solo nel caso di divorzio tra i coniugi, ovvero di cessazione della relazione di fatto).