(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non č necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneitā a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito. (Fattispecie di palpeggiamento dei glutei e del seno delle persone offese).