(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'art. 600 ter c.p. non è necessario il pericolo né astratto né concreto della diffusione del materiale pedopornografico. Anche la produzione ad uso personale è reato, perché la stessa relazione, sia pure senza contatto fisico, tra adulto e minore di anni 18, contemplata nell'articolo de qua, è considerata come degradante e gravemente offensiva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano e armonioso.