(massima n. 1)
L'instaurazione di un rapporto di convivenza "more uxorio" con una donna non discrimina, alla stregua di quanto avviene nei rapporti coniugali, l'attivitą di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione della stessa, a nulla rilevando, data la "ratio" della norma incriminatrice, che i proventi della prostituzione siano impiegati allo scopo dichiarato di mandare avanti il "menage" familiare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza di merito che ha escluso la sussistenza di una mera convivenza non punibile con riferimento alla condotta di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di una minore di anni sedici, per la presenza costante e vigile dell'imputato in casa, su cui all'evenienza poteva contare la minore, e per la messa a disposizione dell'abitazione e dell'utenza cellulare utilizzata da questa per contattare i clienti).