(massima n. 1)
In tema di falsitą ideologica in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.), deve escludersi la configurabilitą del reato quando, postulandosi la medesima con riferimento al contenuto valutativo del documento che sia costituito da un giudizio di conformitą della situazione in esso descritta alla pertinente normativa, tale giudizio sia formulato non gią sulla base della falsa rappresentazione di elementi di fatto che ne costituiscano il presupposto ma invece sulla base di una determinata interpretazione, che si assuma errata, di quella stessa normativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio, con la formula il fatto non sussiste, la sentenza di merito con la quale era stata affermata la sussistenza del reato con riguardo all'attestazione, funzionale al rilascio di un'autorizzazione paesaggistica, della ritenuta conformitą alla normativa urbanistica di un intervento edilizio realizzato previa cessione in favore di un lotto edificato della maggiore cubatura consentita in lotti non contigui).