(massima n. 1)
In tema di tentativo, l'idoneitą degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensģ in relazione alla possibilitą che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneitą degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacitą di attuare il proposito criminoso. (Fattispecie in tema di induzione indebita a dare o promettere utilitą di cui all'art. 319-quater cod. pen.).