(massima n. 1)
In tema di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art 61, n. 1, c.p., la futilitā del motivo non č esclusa dall'appartenenza o dalla vicinanza dell'autore del reato a gruppi o comunitā, quali le bande giovanili sudamericane, che riconoscono come valori positivi la violenza e l'uso della forza quale forma di affermazione della personalitā individuale e di manifestazione dell'appartenenza al gruppo da esercitare per il solo fatto che la vittima sia o appaia militare in formazione contrapposta, dal momento che tali concezioni e modelli comportamentali offrono occasione per dare libero corso ad impulsi brutali e prevaricatori e si pongono in contrasto con i valori fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, che tutela in primo luogo la vita, la sicurezza e la libertā personale.