(massima n. 1)
L'esimente di cui all'art. 649, comma primo, n. 1, cod. pen., viene meno soltanto per effetto della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento instaurato con l'azione di separazione legale tra i coniugi, essendo irrilevante l'eventuale separazione di fatto (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso dal gip per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. avvenuto tra coniugi non separati).