(massima n. 1)
Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneitā ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione. (Fattispecie nella quale č stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall'imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalitā su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro).