(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. č necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante dal momento che le tubazioni oggetto di furto erano parte di un'infrastruttura in disuso di proprietā di Poste Italiane s.p.a.).