(massima n. 1)
La sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 3 cod. pen. con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceitą della detenzione o del porto dell'arma ed č finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere pił agevole la sottrazione e l'impossessamento dei beni mobili.