(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di atti persecutori, non č necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o pił degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il grave stato d'ansia provocato alla vittima dall'imputato si ricavasse inequivocabilmente dal complesso probatorio risultante ai giudici, al di lą della descrizione di esso fornita dalla persona offesa).