(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale di gruppo, la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 609-octies, quarto comma, cod. pen. può essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, sicché non è sufficiente, per la sua configurabilità, la minore efficienza causale del correo rispetto a quella degli altri, ma è necessaria la "minima" efficienza causale dell'attività compiuta. (Fattispecie in cui l'attenuante è stata esclusa con riferimento alla condotta di colui che, alla guida di un'autovettura, aveva condotto la vittima in luogo isolato, l'aveva rassicurata durante il tragitto e poi, postosi accanto ai due ragazzi che l'avevano costretta a subire atti sessuali, ne aveva determinato una maggiore intimidazione neutralizzando ogni possibile forma di reazione).