(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile, di cui al primo comma dell'art. 600-ter cod. pen., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sicché esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che le immagini pedopornografiche erano state inviate tramite l'applicazione "WhatsApp" di un telefono cellulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell'imputato, quale strumento di persuasione e corruzione).