(massima n. 1)
In tema di diffamazione, la causa di non punibilitą prevista dall'art. 598 cod. pen. e la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. operano su piani diversi, la prima non escludendo l'antigiuridicitą del fatto ma solo l'applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie, purchč inserite nel contesto difensivo; la seconda ricollegandosi, invece, all'esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietą ed il rispetto dei limiti di proporzionalitą e strumentalitą. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che le offese non punibili ai sensi dell'art. 598 cod. pen. sono solo quelle che si riferiscono all'oggetto della causa ed hanno una qualche finalitą difensiva).