(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo, la fattispecie disciplinata dall'art. 589 u.c. (morte di pił persone, ovvero morte di una o pił persone e lesioni di una o pił persone) non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dą luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall'art. 589, comma primo, cod. pen., ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione.