(massima n. 1)
La nozione di "offesa del pudore" che ha mantenuto rilievo penale ai fini della qualifica di un atto come "osceno" ai sensi dell'art. 529 cod. pen., č unicamente quella che si riferisce al sentimento comune dei minori, atteso che la depenalizzazione del reato di cui all'art. 527, comma primo, cod. pen., rende configurabile il reato di "atti osceni" solo in relazione al possibile coinvolgimento di questi ultimi.