(massima n. 1)
Costituisce atto pubblico il registro di passaggio di un ufficio pubblico, trattandosi di atto interno preordinato all'esercizio di una pubblica funzione, attinente all'esigenza di documentare l'attivitą del personale addetto a ricevere gli atti, con la conseguenza che integra il delitto di falso per soppressione la condotta del pubblico ufficiale che abbia occultato o distrutto detto registro.