(massima n. 1)
Nel delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, la cui previsione č rimasta identica pur a seguito della riforma dell'art. 474 cod. pen. ad opera della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'elemento soggettivo č costituito dal dolo specifico, atteso che la destinazione del prodotto alla vendita rappresenta la finalitā che caratterizza la condotta di detenzione e non soltanto la connotazione oggettiva della stessa, rispondendo all'esigenza di selezionare i fatti ritenuti effettivamente offensivi del bene giuridico a fronte di una significativa anticipazione della sua tutela.