(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso non č sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneitā delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operativitā e sulla loro continuitā nel tempo, al fine di accertare l'unicitā del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralitā di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato associativo accertato con la sentenza impugnata ed altro analogo reato, relativo alla medesimo clan camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenza impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale ed al programma delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti ed occasionali inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente).