(massima n. 2)
La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis, cod.pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto configurabile con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, nonché nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riconoscimento della circostanza aggravante in questione rispetto ad alcuni reati fine di un'associazione per delinquere, commessi anche da soggetti estranei al reato associativo, non consente di attribuire necessariamente al sodalizio il carattere della mafiosità).