(massima n. 1)
La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione a taluni reati-fine di un reato associativo comune, non determina di per sč il carattere mafioso dell'associazione finalizzata alla commissione degli stessi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva sostituito la misura della custodia cautelare, disposta in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con quella degli arresti domiciliari, riqualificando la condotta ai sensi dell'art. 416 cod. pen. ed escludendo il carattere mafioso dell'associazione nonostante alcuni reati-fine fossero stati commessi con metodo mafioso).