(massima n. 1)
Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, previsto dall'art. 388, comma terzo, cod. pen., ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violazione del vincolo di indisponibilità cui è soggetto il bene, cosicché, una volta constatato che lo stesso è stato distolto dalla procedura esecutiva, deve escludersi che un successivo accertamento della medesima condotta già compiuta integri un'ulteriore violazione della norma incriminatrice, trattandosi della mera ricognizione di effetti, ancora permanenti, di un delitto già perfezionatosi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto violato il principio del "ne bis in idem" in relazione alla duplice contestazione relativa alla sottrazione da parte del ricorrente di beni mobili sottoposti a pignoramento, accertata in occasione di due distinti accessi dell'addetto alle vendite giudiziarie disposti dal giudice dell'esecuzione).