(massima n. 1)
L'omessa indicazione all'ufficiale giudiziario da parte del debitore esecutato della titolaritą delle quote di societą in accomandita semplice non integra il reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., il quale ha d oggetto l'omessa o falsa dichiarazione in ordine a beni pignorabili e non quelli - come dette quote sociali - impignorabili e, come tali, esclusi dall'obbligo dichiarativo.