(massima n. 1)
Il delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., si configura anche quando la ripresa dell'attivitą edilizia sia avvenuta successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell'autoritą giudiziaria ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell'esecuzione, atteso che sino a tale momento permane il vincolo di indisponibilitą materiale del bene e l'efficacia dei sigilli che lo rendono manifesto.